Il 3 novembre sono diventate operative, dopo un lunga proroga di attuazione, alcune nuove regole riguardanti specifiche situazioni di utilizzo di veicoli aziendali. A ricordarlo il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti con circolare n.15513/14. La normativa, modificativa dell’originario testo del Codice della Strada, prevede, in linea generale, che un uso temporaneo di un mezzo aziendale da parte di una terza persona non intestataria, che si prolunghi per più di 30 giorni, vada specificamente comunicato, ai fini della variazione sulla carta di circolazione e dell’iscrizione nel Registro Nazionale dei Veicoli.

L’impatto sulle aziende
Le casistiche riguardano l’ipotesi di comodato, custodia giudiziale e locazione senza conducente. La normativa, tuttavia, va a incidere anche sui veicoli intestati ad aziende, individuali o società; per tali situazioni è stata infatti prevista un’apposita disciplina, leggermente più semplificata. Il caso maggiormente diffuso, in ambito aziendale, è probabilmente il comodato, pur essendo attuate anche ipotesi di locazione senza conducente. In questi casi viene quindi previsto uno specifico obbligo di comunicazione, al fine unico di far annotare la situazione di temporaneo uso del mezzo, da parte del non intestatario, sul Registro Nazionale dei Veicoli. Tale comunicazione dovrà essere operata dall’intestatario del mezzo, quale comodante o locatore, utilizzando l’apposita modulistica allegata alla citata circolare, facoltativamente servendosi dei servizi Aci o di studi di consulenza automobilistica. Alla comunicazione saranno allegati il bollettino di versamento di € 16,00, su c.c.p. n.4028, per imposta di bollo (unico anche in caso di più veicoli) e il/i bollettino/i di € 9,00, su c.c.p. n.9001, per diritti di motorizzazione (uno per ciascun eventuale veicolo). Saranno da annotare gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014 in poi, mentre saranno facoltativamente annotabili quelli posti in essere tra il 7 dicembre 2012 (data di vigore della normativa, poi prorogata) e il 2 novembre 2014. La comunicazione sarà effettuata, come detto, dal dante causa, ovvero dall’azienda comodante o locatrice, e a fronte di essa sarà rilasciata un’attestazione di avvenuta annotazione sul Registro. E’ stato specificato, dal Ministero, come ai fini di una regolare circolazione dei mezzi non sia necessario avere a bordo l’attestazione ricevuta; portarne con sé una copia, in ogni caso, pare consigliabile.

Alcune precisazioni del ministero
Sul filo di lana, il Ministero ha poi fornito nuove indicazioni, con la circolare n.23743/14 (pubblicata il 27 ottobre 2014). In particolare, ha espressamente indicato come vi sia da “escludere la sussistenza di un comodato ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo (ad es. per una prestazione di lavoro subordinato, o atra prestazione d’opera)”. Tale affermazione mette in evidenza che, se un veicolo viene usato anche per svolgere la propria opera, o prestazione lavorativa, tale situazione viene esclusa dalla nuova disciplina; in tali casi, quindi, non è necessaria la comunicazione per l’annotazione sul Registro Nazionale dei Veicoli. Sul punto, inoltre, il Ministero ha spiegato che sono da escludere dall’obbligo:

  • le situazioni di veicoli aziendali che generano, in capo al dipendente/collaboratore, un fringe benefit, in quanto queste rappresentano, di fatto, retribuzioni in natura, venendo meno così la gratuità;
  • i casi di uso promiscuo di veicoli aziendali, in quanto viene meno l’uso personale ed esclusivo;
  • la fattispecie in cui all’uso del mezzo si alternino più dipendenti, venendo meno l’esclusività.

Deve inoltre sussistere, perché la fattispecie integri le caratteristiche necessarie per l’obbligo di comunicazione, un uso esclusivo e personale del mezzo.

In più…
Il Ministero ha poi sentito l’esigenza di spiegare che:

  • le istruzioni fornite, anche con la precedente circolare, sono applicabili non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche ai soci, amministratori e collaboratori (la cosa, a dire il vero, pareva scontata);
  • tali istruzioni valgono per l’imprenditore individuale, a patto che il veicolo sia da ritenersi quale bene strumentale dell’impresa e non anche come bene personale;
  • la figura del comodatario può essere rivestita non solo da persone fisiche ma anche da aziende, enti e organizzazioni;
  • non si procede all’annotazione del subcomodato.

Nel caso di locazione senza conducente, con successivo comodato da parte del locatario, sarà quest’ultimo, e non il locatore, a dover comunicare il comodato per l’annotazione al Registro. Da ultimo, è stato spiegato come, alla scadenza del comodato del veicolo aziendale, non sarà necessaria alcuna comunicazione; il veicolo s’intende, infatti, rientrato nella disponibilità del comodante. In caso di cessazione anticipata del comodato, invece, sarà da effettuare la comunicazione; in tale fattispecie, tuttavia, nel caso in cui il veicolo sia però concesso subito in comodato a un nuovo soggetto, sarà da comunicare detto evento e non anche la cessazione.

Avv. Piercarla Cazzaniga Bariatti

Laura Baronchelli

ASSODEL (Associazione Distretti Elettronica – Italia)

CF: 97719890150