Con la circolare n.129/16, l’Inps ricorda che l’art.22, D.Lgs. n.151/15, ha escluso, per i casi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, l’aumento del 50% delle sanzioni civili previsto dalla L. n.183/10. Pertanto, anche ai casi di impiego di lavoratori subordinati irregolari, ovvero lavoro nero, si applicano le sanzioni civili previste dalla lett.b), co.8, art.116, L. n.388/00, che dispone che i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti o vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

  • nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al dovuto maggiorato di 5,5 punti;
  • in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione di anno, pari al 30% (la sanzione non può essere superiore al 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti).

Effetti

La nuova modalità di calcolo riguarda gli accertamenti ispettivi iniziati dal 24 settembre 2015, pur se nel corso degli stessi siano state riscontrate violazioni commesse antecedentemente a tale data, nonché a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati e non conclusi prima del 24 settembre. Diversamente, per gli accertamenti ispettivi iniziati e conclusi prima del 24 settembre si applica l’aumento delle sanzioni civili previsto dalla L. n.183/10.

Rimborsi

Hanno diritto al rimborso i datori di lavoro che hanno provveduto al versamento di somme a titolo di sanzioni erroneamente calcolate secondo la L. n.183/10, nei limiti della differenza tra quanto versato e quanto dovuto nella misura descritta.

L’Inps, verificata la sussistenza del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate, ricalcola le sanzioni dovute e quantifica gli importi da rimborsare. Il diritto al rimborso è soggetto al decorso del termine decennale di prescrizione e non sono rimborsabili le somme per le quali il richiedente sia stato condannato al pagamento con sentenza passata in giudicato.

Per ulteriori informazioni a riguardo, contattare lo Studio Associati Bariatti, studio aderente alla Carta Servizi Assodel.

Laura Baronchelli

ASSODEL (Associazione Distretti Elettronica – Italia)

CF: 97719890150