Con la Legge di Stabilità 2016, è stata reintrodotta la detassazione dei premi di risultato. Già presente per precedenti annualità, tale agevolazione era stata “sospesa” per lo scorso anno. Essa consiste, in sostanza, nella tassazione sostitutiva al 10% di alcune erogazioni premiali, dal 2016 non più soggette a Irpef e relative addizionali.

Pur essendo già operativa, come segnalato dallo Studio Associato Bariatti, aderente alla Carta dei Servizi di Assodel, la disposizione necessita, per l’effettiva attuazione, di un D.P.C.M., che dovrebbe essere emanato entro la fine del mese di febbraio 2016. Prudenzialmente lo studio consiglia di attendere l’emanazione del D.P.C.M. prima di operare la detassazione sui premi.

Le regole per la detassazione

La norma richiede che le erogazioni di premi siano previste da specifici accordi di secondo livello, aziendale o territoriale, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ovvero, ove esistenti, con le Rsu/Rsa.
Sarà possibile attuare la detassazione fino a un ammontare massimo annuo di premi pari a € 2.000,00. Ciò per i lavoratori che, nell’anno 2015, abbiamo avuto un reddito da lavoro subordinato non superiore a € 50.000,00.

Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, l’ammontare del premio di risultato detassabile salirà a € 2.500,00; anche in questo caso, per la definizione di tale situazione, ci sarà da attendere il già citato D.P.C.M.

Per ulteriori informazioni: segreteria@studiobariatti.it