premi-aziendali-decretoIl 16 maggio 2016 è stato pubblicato, sul sito del Ministero del Lavoro il decreto interministeriale con il quale si è provveduto a dare attuazione alla detassazione dei premi. La Legge di Stabilità 2016 ha infatti reintrodotto nell’ordinamento tributario la tassazione sostitutiva del 10% sui premi di risultato, anche in forma di partecipazione agli utili d’impresa. Tale tassazione, in forma agevolata, si definisce sostitutiva in quanto applicata al posto dell’ordinaria tassazione Irpef e relative addizionali locali. Le disposizioni del decreto si applicano alle erogazioni effettuate nel periodo d’imposta 2016 e in quelli successivi.

I termini applicativi del decreto

Il decreto è applicabile a un limite annuo di € 2.000,00 lordi e a favore di lavoratori che, nell’anno precedente, abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 50.000,00.

I campi di applicazione delle agevolazioni sono:

  • criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, i quali dovranno essere concordati nei contratti aziendali o territoriali e che corrispondono premi di ammontare variabile;
  • strumenti e modalità attraverso cui i datori di lavoro realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro;
  • ulteriori modalità attuative delle disposizioni di legge in materia;
  • modalità di monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali.

Si fa notare che l’attuale versione della detassazione si rivolge esclusivamente verso gli effettivi premi di risultato, andando così ad escludere quelle retribuzioni di produttività che, nelle precedenti versioni, avevano trovato un qualche spazio applicativo. Infatti, i contratti collettivi devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività (aumento della produzione o risparmi dei fattori produttivi), del miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto a un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo, attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

Verificare indicatori ed effettive crescite

Con il nuovo regime è necessario che l’azienda effettui una verifica fondata su indicatori appositamente individuati e concordati nel contratto e, di conseguenza, necessariamente obiettiva. Al fine di monitorare e controllare queste condizioni, il decreto richiede inoltre che l’accordo aziendale o territoriale, da cui la retribuzione premiale deriva, sia depositato in modalità esclusivamente telematica presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente entro 30 giorni dalla sua stipula, o, se già stipulato, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso. Data quindi l’avvenuta pubblicazione in data 16 maggio u.s., tale adempimento di deposito dovrà avvenire non oltre il prossimo 15 giugno.